Art. 4.

      1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'innovazione del Ministero della salute è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo permanente di lavoro composto da tre funzionari, dei quali uno amministrativo, appartenenti alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del medesimo Dipartimento, da un rappresentante della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e da quattro esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici, indicati dalle associazioni delle aziende produttrici maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Il gruppo di cui al comma 1, i cui lavoro sono coordinati, a turno, da ciascuno dei componenti, ha il compito di individuare i principali problemi che riguardano l'immissione in commercio e la produzione dei medicinali omeopatici in Italia. Il gruppo relazione trimestralmente al Ministro della salute circa lo stato dei propri lavori ed esprime pareri e proposte sugli interventi da attuare.
      3. Il Ministro della salute, ove lo ritenga opportuno, adotta con proprio decreto le proposte del gruppo permanente di lavoro e le notifica alla Commissione europea.
      4. Ai componenti del gruppo permanente di lavoro non spettano il trattamento economico di missione né il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Il funzionamento del medesimo gruppo non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica.

 

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